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Chi - Che cosa

Chi - Che cosa

Le azioni del Gestore, dell’Autorità Competente, di eventuali soggetti interessati al procedimento alla luce del Decreto Legislativo n. 152/2006.

CHI CHE COSA RIFERIMENTO NORMA CONTENUTO ARTICOLO
Gestore Presentazione domanda art 29 ter comma 1 La domanda è presentata all’autorità competente; procedure, formato e modalità stabiliti (art. 29-duodecies, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006) dalla regione.
Autorità competente Consultazione del pubblico art 29 quater comma 2 L’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Autorità competente Comunicazione avvio procedimento art 29 quater comma 3 L’autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica al gestore la data di avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7, Legge 7 agosto 1990, n. 241), e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Autorità competente Pubblicazione su sito web art 29 quater comma 3 Entro il termine di 15 giorni dalla data di avvio del procedimento, l’autorità competente pubblica nel proprio sito web:
  • l’indicazione della localizzazione dell’installazione;
  • il nominativo del gestore;
  • gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

Tali forme di pubblicità valgono in qualità di comunicazioni di avvio procedimento come definito all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di contemporaneo avvio di procedura di VIA le informazioni pubblicate dal gestore (relative al procedimento VIA-AIA) sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Titolo III del D.Lgs. n. 152/06).

Soggetti interessati Presentazione osservazioni art 29 quater comma 4 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio della domanda di AIA sul sito web, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.
Autorità competente Convocazione conferenza dei servizi art 29 quater comma 5 L’autorità competente convoca la Conferenza di servizi (ai sensi degli artt. 14 e 14-ter, Legge 7 agosto 1990, n. 241), alla quale sono invitati:
  • il soggetto richiedente l’autorizzazione;
  • le amministrazioni competenti in materia ambientale;
  • le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA.

Per le installazioni a “rischio di incidente rilevante” (soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 sostituito dal D.Lgs. n. 105/2015), ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione per armonizzare le condizioni dell’AIA alle prescrizioni già previste ai fini della sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti (ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 8), e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.

Autorità competente Conferenza dei servizi art 29 quater commi 6 e 8 Nell’ambito della Conferenza dei servizi, vengono acquisite:
  • le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (relativo alle industrie insalubri),
  • il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAL), per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.

L’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, indicando il termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Il termine per il completamento della procedura resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Autorità competente Rilascio o diniego dell’AIA art 29 quater commi 10 e 12 L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.
Autorità competente Messa a disposizione delle informazioni al pubblico art 29 quater commi 13 e 14 Deve essere messa a disposizione del pubblico copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento. Inoltre:
  1. informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
  2. i motivi su cui è basata la decisione;
  3. i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
  4. il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati;
  5. il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
  6. se è concessa una deroga ai limiti di emissione associati alle BAT (ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-bis), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
  7. le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, (in applicazione dell’art. 29-sexies, comma 9-quinquies) al momento della cessazione definitiva delle attività;
  8. i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente.

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