L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è una tipologia di procedimento unico che comprende differenti autorizzazioni di tipo ambientale in quanto sostituisce ogni singolo atto discendente dalle normative di settore (comunicazione, notifica e autorizzazioni) in materia ambientale individuato all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013.
Tale procedimento unico è stato introdotto, senza modifica di merito alcuna rispetto alle normative di settore vigenti (ad es. D.Lgs. 152/2006), dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (si tratta quindi di una norma di carattere esclusivamente procedurale) e in vigore dal 13 giugno 2013, per semplificare e rendere più economici e proporzionati gli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Le imprese hanno come riferimento istituzionale lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove risiede l'impianto da autorizzare.
Quali sono i titoli ambientali sostituiti dall’AUA?
Il D.P.R. n. 59/2013 individua un nucleo base di sette autorizzazioni che sono assorbite dall'AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi indicati da fonti normative di Regioni e Province autonome.
L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, la cui competenza istruttoria è ripartita come segue:
Competenza Città Metropolitana di Genova
- Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - in Corpo Idrico Superficiale (C.I.S.) in Pubblica Fognatura (P.F.)
- Rilascio dell’autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane nei corpi idrici.
- Rilascio dell’autorizzazione e degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi recapitanti in corpo idrico superficiale (con eventuale contestuale approvazione del Piani di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio di cui al L.R. n. 4/2009 ).
- Autorizzazione agli Scarichi da insediamenti produttivi di acque reflue e meteoriche in pubblica fognatura.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- Comunicazioni di inizio/rinnovo attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Competenza Regione Liguria
Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.
Competenza Comune di riferimento
- Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
La L.R. 6 giugno 2017, n. 12 della Regione Liguria ha ridefinito le competenze in materia di AUA rafforzando in capo alle Province e Città Metropolitana di Genova la competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale affidando ai Comuni la competenza dell'AUA laddove la stessa ricomprenda alcune esclusive competenze comunali specificate nella medesima legge.
La stessa legge regionale ha fornito precisazioni sull'autorizzazione unica ambientale nel caso di impianti di trattamento acque reflue urbane.
Quando bisogna richiedere l’AUA?
La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP competente per territorio alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale sostituito dall'autorizzazione unica, nonché in caso di aggiornamento di almeno uno dei titoli in questione.
Chi deve chiedere l’AUA?
La disciplina sull’AUA si applica agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Inoltre, l’AUA non trova applicazione nel caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Pertanto, non sono sottoposti all'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP.
Quando non deve essere richiesta l'AUA?
L’AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), quando la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso ambientali.
È fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui lo stabilimento o la sua attività siano soggetti esclusivamente alla comunicazione in materia di acustica e/o in materia di recupero rifiuti e/o all'autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al S.U.A.P. del Comune territorialmente competente (Circolare del Min. dell’Ambiente n. 49801 del 07.11.2013).
Come deve essere richiesta un’AUA?
Una istanza di AUA deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite PEC con firma digitale e Bollo vigente, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune territorialmente competente per l'unità operativa coinvolta nell'autorizzazione.
Quali sono la modulistica, le tempistiche e gli oneri istruttori per ottenere l’AUA?
Il modello nazionale dell'istanza di AUA è contenuto nel D.P.C.M. 8 maggio 2015; tale modello è stato in parte adeguato da Regione Liguria con D.G.R. n.1076 DEL 25/11/2016.
Molti SUAP si avvalgono del Portale IMPRESAINUNGIORNO, messo a disposizione dalle Camere di Commercio, che attraverso una specifica Piattaforma online dovrebbe consentire di inserire i dati e gli allegati necessari alla presentazione di un'AUA e previsti dalla modulistica approvata.
Se l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta l'Autorizzazione Unica e la trasmette entro 90 giorni al SUAP, che rilascia il titolo con L’AUA la Conferenza dei Servizi non è una scelta, è obbligatoria se ne ricorrono i casi.
Se, invece, l’AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, la Conferenza di Servizi è indetta entro 30 giorni. nei casi in cui sono rilasciati solo titoli ambientali la Conferenza dei Servizi è convocata dall’Autorizzazione competente. L’Autorità competente, in questo caso, adotta il provvedimento finale entro 120 giorni (150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni al netto del relativo periodo di sospensione) dal ricevimento della domanda. Gli oneri economici da sostenere per ottenere l’AUA sono quelli stabiliti per i vari titoli sostituiti (più eventuali diritti istruttori): la somma totale non può superare quella corrisposta dal richiedente per i singoli titoli inclusi nell’AUA oggetto dell’istanza. Il versamento del contributo per le spese d’istruttoria costituisce elemento per la procedibilità dell’istanza.
Come viene rilasciata l’autorizzazione?
L'AUA, come provvedimento unico che sostituisce singoli atti in materia ambientale è rilasciato dalla Città Metropolitana di Genova nella forma dell'Atto Dirigenziale e acquisisce efficacia solo quando viene adottata da un provvedimento del SUAP competente per territorio.
Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali sopra elencati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi e quindi adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
Quanto dura l’AUA, come si modifica e quando bisogna rinnovarla?
L’AUA dura 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP: solo nel caso in cui non siano cambiate le condizioni d’esercizio il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato in precedenza. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell’AUA.
Per quanto riguarda le modifiche dell’attività o dell’impianto il gestore che intenda effettuarne ne da comunicazione all’Autorità competente (Città Metropolitana o p.e. Comuni in caso di acustica) la quale provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione oppure se ritiene che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale, nei 30 giorni successivi a tale comunicazione, ordina al gestore di presentare una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (per approfondimenti vedere art. 6 “Modifiche” D.P.R. 13/03/2013 n.59).
Quali sono le sanzioni per l’inosservanza delle norme AUA?
Il D.P.R. n. 59/2013 non prevede sanzioni sanzioni specifiche. Si applicano pertanto le sanzioni previste dalle singole normative di settore.