La normativa di settore stabilisce che con il termine “impianto termico” debba intendersi: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Ogni impianto termico rientrante nella definizione di cui sopra deve essere dotato di un proprio libretto di impianto conforme al modello di cui al D.M. 10 febbraio 2014: Il libretto d’impianto è definibile come una carta d’identità in cui sono presenti tutti i dati fondamentali del generatore quali il codice impianto, la potenza, il combustibile utilizzato, i rapporti di efficienza energetica eseguiti (ex “bollino”), le manutenzioni periodiche eseguite, ecc.
Il rapporto di efficienza energetica e la manutenzione periodica dell'impianto termico sono un obbligo di legge. La manutenzione degli impianti termici è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza e della funzionalità. È importante sapere che la corretta manutenzione degli impianti è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, della propria abitazione e di quelle altrui, nonché del contenimento dei consumi energetici e della tutela dell’ambiente.
La normativa prevede che ad occuparsi del controllo e della manutenzione dell’impianto termico sia il responsabile dell’impianto che:
- in caso di singole unità immobiliari residenziali è l’occupante a qualsiasi titolo;
- in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate è il proprietario;
- per gli impianti centralizzati amministrati in condominio è l’amministratore del condominio;
- per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche è il proprietario o l’amministratore delegato o altro soggetto con potere di gestione all’uopo delegato.
La normativa prevede che la manutenzione dell’impianto sia obbligatoria, a carico del responsabile, che deve ottemperare alle manutenzioni definite e dichiarate dal manutentore, in assenza di indicazioni da parte del fabbricante. La vigente normativa di settore stabilisce che il manutentore ha il dovere di definire e dichiarare con quale frequenza le operazioni devono essere obbligatoriamente effettuate.
La normativa impone ulteriori controlli. In particolare, il R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. definisce la frequenza con cui devono avvenire i controlli di efficienza energetica, prevedendo in tali occasioni il pagamento di un contributo (“bollino”).
L'attuale quadro normativo di settore, nel definire soggetti e competenze in ambito di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, individua principalmente tre figure: l'Autorità competente, il Responsabile di impianto, il Manutentore.