Il quadro normativo nazionale e regionale attribuisce alla Città Metropolitana di Genova funzioni di rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, in particolare provvede al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla realizzazione e gestione degli impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; sempre ai sensi dello stesso articolo ne autorizza il rinnovo, le modifiche ed integrazione dell'autorizzazione unica ambientale ed autorizza le campagne di trattamento rifiuti effettuate mediante impianti mobili.
Qualora il progetto dell'impianto rientri fra quelli assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è necessario presentare la relativa istanza, che sostituisce quella necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Competono a Città Metropolitana le funzioni relative alla tenuta del registro dei soggetti che effettuano, nel proprio territorio, operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
Nel caso in cui le attività da intraprendere siano assoggettate a VIA il procedimento autorizzativo unico è di competenza della Regione.
Città Metropolitana è autorità competente di partenza o destinazione per i trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e non pericolosi.