
Il Decreto Legislativo n. 18/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - aggiornata al 04/07/2025), all’art. 15 comma 3, stabilisce i ruoli degli Enti interessati in caso di non conformità dei valori di parametro previsti dalla norma stabilendo i principi di comunicazione al pubblico in caso di superamento dei valori di parametro dell’acqua potabile.
ASL competente, Gestore Idropotabile, EGATO e Sindaco del Comune interessato interagiscono e informano, ognuno per la propria parte di competenza, i consumatori in ordine ai provvedimenti correttivi e alle limitazione d’uso dell’acqua.
In particolare, le comunicazioni ai cittadini devono rispondere a determinati requisiti, quali:
- contenere informazioni chiare, tempestive e aggiornate su rischi, cause e comportamenti da adottare.
- Prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili (bambini, anziani, persone fragili).
- Vietare o limitare, se l’acqua rappresenta un pericolo, la fornitura fino al ripristino della sicurezza.
L’articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL) definisce le competenze del Sindaco, il quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 18/2023, è stata predisposta questa pagina in cui sono elencate le ordinanze e le revoche emanate dai Sindaci dei Comuni interessati da segnalazioni di non potabilità.

