Ai sensi dell’art. 14, comma 1, ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione ha individuato l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.
Nella propria area, la Città Metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e ss.mm.ii., alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.
La Città Metropolitana provvede quindi alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni del proprio piano esercitando in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità d’Ambito:
- analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;
- indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
- definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
- assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con il modello organizzativo di erogazione dei servizi definito;
- controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.
Con Deliberazione del Comitato d’Ambito n. 12 del 17.02.2020 è stato chiarito che alla luce delle disposizioni normative nazionali e regionali che assegnano a Città Metropolitana le funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento del servizio integrato, la stessa è da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.2021, come ente di governo di Ambito per l’area metropolitana.
Inoltre, la Città Metropolitana - attraverso l’Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti - fa parte dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), istituito con L.R. 20/2006 allo scopo di fornire supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.
La determinazione della tariffa relativa alle utenze presenti sul territorio è prerogativa dei comuni, sulla base delle seguenti modalità:
- indirizzi dell'Autorità d'ambito regionale;
- valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario dell'area omogenea, sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come dal piano finanziario dell'area omogenea, sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune dal piano finanziario dell'area omogenea, sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune;
- valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;
- eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari).