Sempre nel contesto dell’Energia, in base a quanto stabilito dalla Legge Regione Liguria n. 18/99, Città Metropolitana di Genova è competente in materia di oli minerali.
In tale ambito, esercita funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali (oltre a quelle relative all'attività di distribuzione di g.p.l.) senza deposito (d.lgs. n. 112/98) e con deposito (Legge 23 agosto 2004, n. 239).
A livello statale è stato invece definito, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 il "Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" vengono ricompresi nella categoria degli oli minerali gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
Il Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ha esteso la definizione di oli minerali anche ai biocarburanti ed i bioliquidi.
Con decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) sono state definite le infrastrutture e insediamenti strategici: per questi impianti le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate e sono:
- Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- Depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- Depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- Depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- Oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- Gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
Il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di specifica richiesta da parte di Città Metropolitana ha specificato che l’articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha successivamente modificato il comma 2 dell’articolo 57, inserendo tra le infrastrutture ed insediamenti strategici anche: ”le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione.
Norme in materia di vendita e distribuzione g.p.l.
Con decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 in data 30/03/06 è entrato in vigore il riordino normativo del settore del g.p.l.
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa non è più previsto il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 2 della L.7/73 l’attività di distribuzione e vendita di g.p.l.
L’attività di distribuzione e vendita di GPL, sia in bombole che in serbatoi, può essere svolta solo da chi sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 13 del decreto stesso e cioè da chi è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- è titolare della autorizzazione prevista per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- è titolare dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
- ha la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL. La suddetta disponibilità (lett. c) implica, pena la decadenza dal titolo, che l’interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle precedenti lettere;
- far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle precedenti lettere a) e b);
- aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell’articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, anche se inserito in impianti di lavorazione;
- aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d’uso in esclusiva, di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, anche se inserito in impianti di lavorazione. Per quanto concerne le previsioni contenute nei precedenti punti 3 e 4, i requisiti ivi previsti sussistono anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato d’uso in esclusiva abbia per oggetto anche parti dell’impianto, quali ad esempio singoli serbatoi.