E' definito Responsabile di Impianto: "l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Il Responsabile dell’impianto è la persona che cura l’esercizio (funzionamento), la conduzione (gestione), il controllo e la manutenzione dell’impianto termico e che verifica il rispetto delle disposizioni di legge.
In particolare il Responsabile dell’impianto deve:
- provvedere affinché l'impianto termico (di climatizzazione invernale con potenza termica utile > 10 Kw, oppure di climatizzazione estiva con potenza termica utile > 12 Kw) sia dotato di Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (ex “bollino”) in corso di validità;
- provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione periodica definite (in termini di tipologia e frequenza) in forma scritta dal proprio manutentore e allegate al libretto di impianto;
- rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla legge;
- rispettare i limiti orari di funzionamento dell’impianto e le temperature massime negli ambienti;
La mancata effettuazione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica con le cadenze individuate nell'allegato H al regolamento regionale n. 1/2018 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (da 500 a 3000 €) a carico del Responsabile di Impianto di cui all'art. 15 comma 5 del D.lgs. 192/05.
La sanzione di cui all'art. 15 comma 5 del D.lgs. 192/05 sarà altresì applicata - al Responsabile di Impianto - a seguito di un'ispezione nel corso della quale risulti la mancata effettuazione delle manutenzioni periodiche stabilite dal manutentore.
In occasione del Rapporto di Controllo Efficienza Energetica è prevista la corresponsione di un contributo alla Città Metropolitana di Genova per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici e un contributo alla Regione Liguria per la gestione del sistema catastale regionale degli impianti termici (CAITEL). L'ammontare dei contributi è desumibile dall'allegato I al regolamento regionale n. 1/2018
Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del Responsabile di Impianto, dal manutentore contestualmente alla trasmissione al CAITEL del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.