L’Autorizzazione Unica, che consente la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto di energia e delle opere connesse, è essenzialmente una autorizzazione edilizia e assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, nulla osta e altro...) necessario per la realizzazione degli impianti in questione, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico-ambientale. Con L'Autorizzazione Unica possono essere autorizzate anche le opere connesse e - se necessario - può essere richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (diritto di servitù) e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. La normativa dell’Autorizzazione Unica per il trasporto energia riguarda:
- La costruzione e l'esercizio di elettrodotti non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale (RTN). I principali riferimenti normativi sono il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e la L.R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16. Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti sono subordinati in alternativa a: (i) una Procedura Semplificata presso il Comune competente per territorio (ii) il rilascio dell’Autorizzazione Unica (AU) da ottenersi presso la Città Metropolitana. Il corretto percorso autorizzativo è determinato dalle caratteristiche dell’impianto, primariamente in termini di tipologia, taglia, dimensioni e inserimento. La casistica autorizzativa è definita dalle norme vigenti.
- La costruzione e l'esercizio di gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti I riferimenti normativi sono: il D. P.R. 08 giugno 2001 n.327; la L.R. Liguria 29 maggio 2007 n.22; la L.R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16; la L.R. Liguria 5 aprile 2012 n. 10; la L.R. Liguria 28 giugno 2017 n.15. La procedura in esame è riferita alle reti di trasporto regionali, pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione le reti di distribuzione gas.