
Il Gestore indica, in allegato alla Carta del Servizio e sul proprio sito internet, gli standard specifici di qualità per i quali, in caso di mancato rispetto dello standard per cause attribuibili al Gestore, sia prevista la corresponsione all’Utente di un indennizzo automatico base, specificato nell’Allegato 1.
L’indennizzo automatico base, ad eccezione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti concordati, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione, come di seguito indicato:
- qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard, ma entro il tempo triplo dello standard, viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- qualora l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard, viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Per il solo indicatore specifico Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3) la progressività dell’indennizzo segue le seguenti modalità:
- qualora l’avviso avvenga oltre lo standard, ma entro le 24 ore di anticipo, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- qualora l’avviso avvenga oltre le 24 ore, ma entro il tempo in cui si manifesta la sospensione della fornitura, viene corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- qualora non sia dato alcun preavviso entro il tempo in cui si manifesta la sospensione della fornitura, viene corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, sarà corrisposto all’Utente con la prima bolletta utile e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al Gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.
Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’Utente fosse inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la bolletta dovrà evidenziare un credito a favore dell’Utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta oppure corrisposto mediante rimessa diretta.
Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
- nel caso in cui il mancato rispetto dello standard sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili all’Utente o a terzi, ovvero a danni o impedimenti provocati da terzi;
- nel caso in cui all’Utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard;
- in caso di reclami o altre comunicazioni per le quali non sia possibile identificare l’Utente perché non contengono le informazioni minime previste indicate all’art.1.6 della presente Carta.
Nel caso in cui l’Utente risulti moroso, il Gestore potrà sospendere l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.